Attraverso questo form è possibile segnalare abusi e/o maltrattamenti a danno dei minori.

    La segnalazione può essere effettuata anche in maniera anonima. In ogni caso, le segnalazioni saranno tempestivamente verificate e inoltrate agli organi territoriali di competenza giuridica che procederanno con le opportune indagini.

    Qualora tu decida di fornirci i tuoi dati identificativi e un tuo recapito, il C.A.M. Telefono Azzurro potrebbe contattarti per richiedere ulteriori informazioni sulla tua segnalazione.

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    L’ascolto del minore vittima di reato

    La vulnerabilità del soggetto minore d’età è insita nella sua stessa natura, ed essa è ancora più evidente nel caso in cui lo stesso sia vittima di reati a base violenta. 

    Nella maggior parte dei casi il minore, proprio perché soggetto coinvolto, è l’unico in grado di riferire circa i fatti accaduti. In tali frequenti ipotesi, l’impatto con il processo, ove è necessario che la vittima apporti il suo contributo testimoniale, potrebbe creare ulteriori traumi, causando fenomeni di c.d. “vittimizzazione secondaria”. 

    Il coinvolgimento del minore nel processo penale come fonte di prova, suscita numerose questioni relativamente all’individuazione delle modalità d’acquisizione delle dichiarazioni del giovane teste: si pone, infatti, la necessità di tutelare, da un lato, una personalità ancora in via di formazione dai turbamenti causati dal contatto con il processo e, dall’altro, di assicurare l’attendibilità del contributo conoscitivo reso dal dichiarante. 

    È di tutta evidenza come la materia in tema di testimonianza del minore, proprio perché riguarda un ambito particolarmente sensibile, obbliga gli operatori del settore ad agire al confine tra aspetti processuali e questioni di carattere prettamente psicologico.

    Qualsiasi percorso di raccolta testimoniale, infatti, deve basarsi su processi metodologici rigorosi, condivisi dalla comunità scientifica, in modo da tutelare la vittima e, al contempo, garantire un giusto processo all’indagato o imputato. 

    L’audizione del minore nel processo penale è tecnicamente equiparabile ad una testimonianza. Ad ogni modo, se dal punto di vista astratto le dichiarazioni del minore vanno assimilate ad ogni altra prova testimoniale, c’è il rischio concreto che questa venga considerata una “testimonianza debole”.

    La debolezza della testimonianza de qua dipende proprio dalla circostanza che a renderla è un soggetto intrinsecamente vulnerabile a causa dell’età, della propria condizione psicologica e della facile influenzabilità da parte degli adulti.

    Per tale ragione ogni operatore che si trovi a lavorare con un minore presunta vittima di abuso non dovrebbe prescindere dalla consultazione e applicazione di quanto proposto nei protocolli per la conduzione dell’ascolto del minore coinvolto in casi giudiziari e, in particolare, in casi di sospetto abuso.

    Le principali linee guida esistenti in Italia che tengono conto di quanto afferma la comunità scientifica internazionale in tema di testimonianza del minore, sono contenute nella Carta di Noto, frutto del confronto di professionalità diverse che, a seguito di un convegno tenuto nel 1996 sul tema dell’abuso minorile, misero a punto delle Linee Guida per l’indagine e l’esame psicologico del minore vittima di abuso.

    L’obiettivo principale della Carta è di prevenire ogni forma di suggestionabilità, paura, senso di colpa, induzione a falsi ricordi. 

    Il punto di maggior pregio del Documento in parola è, senza dubbio, da rinvenirsi nella previsione di “un’assistenza affettiva e psicologica al minore” che deve essere garantita in ogni stato e grado del procedimento dai genitori o da altri adulti significativi, ammessi dall’autorità giudiziale che procede.

    Proprio per il suo contenuto, negli anni, la Carta di Noto è divenuta un documento fondamentale nella prassi giuridica italiana, sebbene ha il limite di essere un riferimento prettamente tecnico.

    Infatti, mentre per l’area scientifica della neuro psichiatria infantile e della psicologia giuridica, la Carta di Noto costituisce, ormai da oltre un ventennio, il protocollo di regole condivise che “l’esperto deve mettere in atto per esaminare un minore in caso di abuso sessuale”, per l’area giuridica detto documento non ha carattere normativo.

    Ciò comporta che, la sua inosservanza non è causa di nullità o di inutilizzabilità dell’esame stesso, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, si deve sempre garantire il generale principio della doverosa possibilità per il giudice del merito di tener conto comunque di tutte le dichiarazioni, le circostanze e gli elementi acquisiti al processo. 

    Tuttavia, tale impostazione non tiene conto che la testimonianza di un minore è cosa diversa da qualunque altra forma di esplicitazione di un “accadimento”, potendo il minore rimanere potentemente influenzato da elementi, interni ed esterni, a lui stesso che potrebbero invalidare la genuinità di quanto da lui dichiarato.

    Ne consegue che è ragionevole affermare che ogni valutazione che sia anche astrattamente riduttiva della Carta di Noto ha, inevitabilmente conseguenze negative sull’intero processo in quanto riduce la correttezza di un elemento della struttura probatoria processuale e, certamente, non è valutazione conforme al principio cardine del nostro ordinamento, quello del superiore interesse del minore.

    Proprio nell’ottica di tutelare il superiore interesse del minore, il Cam Telefono Azzurro di Salerno mette a disposizione dell’autorità giudiziaria uno spazio adeguato all’acquisizione della testimonianza del minore che possa garantire il rispetto delle linee guida così come contenute nella Carta di Noto.

    Avv. Eleonora Caterina Tamburini

    camtelefonoazzurrosalerno

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